Art. 14 Gli Organi dell'Associazione sono:
a)        Assemblea Generale dei Soci;
b)        Consiglio Direttivo
c)        Il Presidente
d)        L'Amministratore.
 
 
Art. 15- L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno al termine dell'anno solare, su convocazione del Consiglio Direttivo a mezzo  idoneo a garantire il diritto alla partecipazione, per deliberare:
a)        sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
b)        sul rendiconto economico e finanziario e sul bilancio preventivo a cura dell'Amministratore;
c)        sulle modifiche eventuali dello Statuto Sociale;
d) sulla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
e) sullo scioglimento dell'Associazione.
 
 
Art. 16 - L'Assemblea generale dei Soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta un terzo dei Soci.
 
Art.17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo,  in sua mancanza   l'assemblea nomina un  proprio presidente pro-tempore.
Il Presidente dell'Assemblea  nomina il Segretario per la seduta assembleare ed è tenuto a constatare il diritto di intervento e di voto  di tutti i Soci.
Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario  e dall'Amministratore. Per gli eventuali verbali di deliberazione del Consiglio Direttivo si adottano  le firme del Presidente e dell'Amministratore.
Le Assemblee sono validamente costituite e possono deliberare con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
Saranno  disponibili a tutti gli associati, copie di tutte le deliberazioni   dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dei rendiconti economici e finanziari e dei bilanci preventivi approvati.
 
Art.18 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed è composto esclusivamente da Soci. Resta in carica tre anni. Il Presidente nomina l'Amministratore.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato all'atto della costituzione.
Nell'ipotesi di dimissioni  il Consiglio convocherà l'Assemblea dei Soci per la nomina dei sostituti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
 
Art.19 - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della attività generale svolta dall'Associazione. E' convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta dalla maggioranza dei soci membri, mediante avviso scritto, avviso telematico o telefonico, notificato almeno  due giorni prima della data stabilita, per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività dell'Associazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.
 
Art.20  - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati. Il Presidente può delegare l'Amministratore in ogni sua rappresentanza. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari, in sua assenza spetta all'Amministratore.
 
 
 
 
 
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