Art.21 - Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, valida ai sensi dell'art.21 del C.C., la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento.
Esso dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
.
Art.22 - Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile:
www.tecall.org
Copyright © 2002.